Prevenzione Incendi Boschivi
Scheda del servizio
Accensione di fuochi per eliminare residui vegetali
    Con l'entrata in vigore della nuova legge regionale sugli incendi boschivi e l'approvazione del Piano sulla qualità dell'aria nel Bacino Padano, le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate.
Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo (dal 1° novembre al 31 marzo/dal 1° aprile al 31 ottobre).
1. L’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo.
2. Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti:
è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi);
è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre, se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi.
3. Nel resto del territorio regionale:
è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre;
sono concesse altre tipologie di combustione all'aperto per tutto l'anno.
I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in caso di condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili.
      Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo (dal 1° novembre al 31 marzo/dal 1° aprile al 31 ottobre).
1. L’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo.
2. Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti:
è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi);
è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre, se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi.
3. Nel resto del territorio regionale:
è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 30 settembre;
sono concesse altre tipologie di combustione all'aperto per tutto l'anno.
I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in caso di condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili.
Ufficio di competenza
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Descrizione | Urbanistica e lavori pubblici | 
| Responsabile | Dott. Mario Vittorio Canessa | 
| Referente | Dott. Mario Vittorio Canessa | 
| Indirizzo | Via Roma 2/b 15010 Prasco (Al) | 
| Telefono | 0144375703 | 
| info@unionetralangaealtomonferrato.it | |
| PEC | um.tralangaealtomonferrato@pcert.it | 
| Note | sabato su appuntamento | 
Modulistica
- Schema[.pdf 101,76 Kb - 12/02/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 12/02/2021 11:31:52